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Ordinanza — n. 12535/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specific legal grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12535/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Fabio Rizzi's appeal inadmissible due to a complete lack of specific legal grounds required by Article 581 of the Criminal Procedure Code. Rizzi challenged the lower court's declaration of responsibility but failed to articulate precise legal arguments or reference specific passages in the contested decision. Consequently, the court ruled that generic deductions do not permit judicial review and ordered Rizzi to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 582 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks the requisite specificity of legal grounds, as generic allegations without precise references to the contested decision's reasoning preclude the appellate judge from exercising its supervisory function.

Parole chiave

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Criminal Procedure Code Article 581 requirements Inadmissible appeal Specific legal grounds Judicial review limits Procedural costs Generic allegations lavoro a turni

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Letto il ricorso di Fabio Rizzi; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibìlità, dall'art. 581 cod.
Art. 582 c.p.p.
art. 581 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Fabio Rizzi; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibìlità, dall'art. 581 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZI FABIO nato a SANT'ANGELO LODIGIANO il 06/02/1981 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; 11E

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Fabio Rizzi; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibìlità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso, dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, del contenuto e della decisività delle questioni che si assumono irrisolte e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 marzo 20