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Ordinanza — n. 12534/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding factual motivation review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12534/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Marco Adreveno's appeal inadmissible due to a lack of concrete specificity in his arguments. The appellant challenged the lower court's declaration of responsibility but failed to identify specific factual distortions or propose alternative fact-finding criteria. Consequently, the court ruled that the appeal merely reiterated the appellate arguments without addressing the complexity of the original decision's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c., n. 3; Art. 360 c.p.c., n. 4: An appeal is inadmissible if it lacks concrete specificity by merely reiterating appellate grounds without identifying specific factual distortions or proposing alternative fact-finding criteria.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity factual motivation declaration of responsibility Cassazione review motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni insufficientemente motivate motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c., n. 3
Art. 360 c.p.c., n. 4
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADREVENO MARCO nato a LAVAGNA il 01/08/1963 avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Marco Adreveno; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, del tutto reiterativo del motivo di appello, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6