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Ordinanza — n. 12533/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds and failure to prove decisive evidence misrepresentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12533/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal by Francesca Salerno inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. Salerno argued for reopening the trial and re-evaluating evidence regarding her criminal liability, but the court found her claims lacked concrete specificity and failed to identify decisive procedural errors. The court ruled that generic complaints about the persuasiveness of the lower court's reasoning do not constitute valid grounds for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 363, c. 1, n. 2 c.p.c.; Art. 363, c. 1, n. 3 c.p.c.: Appeals must be specific and demonstrate decisive misrepresentation of evidence; generic complaints regarding the persuasiveness or adequacy of the lower court's reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal specific grounds requirement evidence misrepresentation cassation review limits procedural vices motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 363, c. 1, n. 2 c.p.c.
Art. 363, c. 1, n. 3 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALERNO FRANCESCA nato a PALERMO il 15/02/1966 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Francesca Salerno; considerata la memoria depositata dal difensore della ricorrente, con la quale sono state ribadite le argomentazioni spese con i motivi di ricorso; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione alla richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale, è manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi motivazionali devono essere esclusi, attesa la presenza di ampia argomentazione, sostenuta da corretti argomenti giuridici (si veda, in particolare, pag.

3) e rilevato che con il motivo proposto non si contesta la mancata riapertura, ma l'originario provvedimento di non ammissione compiutamente motivato nell'ambito della discrezionalità concessa al giudice di merito sul punto; ritenuto che il secondo motivo, in punto di prova della penale responsabilità, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; che il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio; che dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza, risolvendosi le censure proposte nella enucleazione di minime incongruenze che non incidono sulla completezza e linearità della sentenza impugnata complessivamente valutata; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si veda pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend