Italian appeal dismissed for lack of specific grounds under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Luigi Liparoti's appeal inadmissible due to a failure to meet the specificity requirements of Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the lower court's findings on the existence of the crime and its subjective elements but offered only generic arguments without critically analyzing the specific reasoning of the appealed judgment. The court ruled that the appeal lacked the necessary correlation between the complexity of the original decision and the grounds for objection, citing established precedents that require precise engagement with the lower court's logic.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 582 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity, requiring a critical analysis of the appealed decision's reasoning rather than generic repetition of defensive arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIPAROTI LUIGI nato a CASTROVILLARI il 09/09/1996 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Luigi Liparoti; ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si contesta la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, con particolare riguardo al reato presupposto ed all'elemento soggettivo, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto non scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955;
Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Failla, Rv. 277334; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il