Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds under Art. 581 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and a different factual reconstruction, but the court found these arguments generic and lacking specific references to the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the specificity requirements mandated by Article 581 of the Criminal Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Appeals must be specific and grounded in particular errors of law or fact, not generic requests for re-evaluation of evidence or alternative factual reconstructions that lack concrete correlation with the contested decision's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MATTEO PASQUALE nato a NAPOLI il 30/05/1982 avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; t
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di De Matteo Pasquale; considerata la memoria depositata dal difensore del ricorrente, con la quale sono state ribadite le argomentazioni spese con i motivi di ricorso; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, in punto di accertamento della responsabilità e di completa valutazione del materiale probatorio anche a causa dell'omessa rinnovazione, per come richiesta, della perizia grafica, sono non solo del tutto reiterativi dei motivi di appello, in assenza di confronto con la logica e argomentata motivazione della Corte di appello, ma anche privi di concreta specificità, tenendo a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nelle fattispecie oggetto di imputazione, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si vedano pagg. 9 e 10 e segg.); considerato conseguentemente che tali doglianze inerenti alla prova della penale responsabilità e la mancata rinnovazione istruttoria sono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec