Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of qualification under Art. 73 Dpr 309/90.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Islam Xhersi inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to qualify the drug trafficking acts under Article 73, paragraph 5 of D.P.R. 309/1990, which would have reduced the penalty. The court rejected this claim, finding the arguments did not meaningfully challenge the appellate court's reasoning regarding the defendant's continuous criminal activity and rudimentary organization, which precluded a finding of lesser gravity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 73 comma 5 D.P.R. 309/1990: An appeal alleging a violation of the provision on lesser gravity is inadmissible if it fails to demonstrate a substantive error in the assessment of the defendant's criminal activity and organizational structure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ISLAM XHERSI nato il 07/11/1991 avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.ISLAM Xhersi ricorre avverso la sentenza in oggetto che ha confermato la de- cisione del Tribunale di Torino che lo aveva riconosciuto colpevole di plurimi episodi di cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish, giudicati in conti- nuazione.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento alla mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art.73 comma 5 Dpr 309/90.
3. I motivi di ricorso proposti si appalesano invero inammissibili in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza di appello che in termini del tutto coerenti, anche alla luce dell'intensa e continua attività criminosa, e per l'impiego di una organizzazione seppure rudimentale nell'attività di spaccio, ha escluso la ipotesi di minore gravità. Il ricorso è pertanto inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Prese