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Ordinanza — n. 12527/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for manifestly unfounded arguments lacking critical analysis of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12527/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible because the arguments were manifestly unfounded and merely repetitive of the lower court's decision. The appellant failed to provide a necessary critical analysis of the Court of Appeal's logical and legally sound reasoning regarding aggravating circumstances and recidivism. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: Appeals to the Cassation Court must contain a necessary critical analysis of the lower court's arguments; mere repetition of facts or manifestly unfounded claims without engaging with the opposing reasoning renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded critical analysis repetitive arguments Cassation procedure procedural costs recidivism qualification responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 366 cod. proc. pen.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARRA EDUARD nato il 13/08/1983 avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; 'T7 Motivi della decisione 1.ARRA Eduard ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al rico- noscimento della circostanza aggravante dell'ingente quantitativo di cui all'art.80 DPR 309/90, nonché in relazione alla esclusione delle circostanze attenuanti ge- neriche e alla mancata esclusione della recidivala qualificazione giuridica del reato di omicidio colposo ascritto, per essere stato riconosciuto datore di lavoro del la- voratore che, al momento dell'infortunio, era intento alla potatura di alberi di pioppo all'interno di un'area compresa all'interno di azienda di cui l'imputato era legale rappresentante.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. Il ricorrente ha depositato memoria difensiva con la quale insiste nell'accogli- mento del ricorso in relazione alla insussistenza della ipotesi aggravata.

2. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati e meramente reiterativi, in quanto in fatto e privi di confronto con gli argomenti della sentenza impugnata. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Il ricorrente, in concreto, non si confronta ade- guatamente con la motivazione della Corte di appello di Firenze che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legitti- mità, in quanto fondata su una corretta declinazione dei principi giurisprudenziali in materia di ingente quantitativo. 2.1 Manifestamente infondate sono altresì le censure concernenti il tratta- mento sanzionatorio atteso che il giudice distrettuale ha fornito logica argomen- tazione che il fatto reato costituisca attuale ed eclatante dimostrazione di una at- titudine criminosa mai sopita e ingravescente tale da denotare una più accentuata pericolosità sociale.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Pre d