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Ordinanza — n. 12525/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of argumentation regarding recidivism and non-punishment grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12525/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to address the territorial court's reasoning on recidivism and non-punishment. The appellant argued that no prior final conviction existed to establish recidivism, while the lower court relied on a definitive administrative penalty and multiple prior violations. The court ruled that the lower judge logically addressed the two-year period and excluded non-punishment based on the nature of the repeated offenses and lack of insurance.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to confront the lower court's arguments on statutory grounds like recidivism, and the lower court has logically motivated the decision without negligence.

Parole chiave

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recidivism in two years cause of non-punishment inadmissibility of appeal burden of argumentation administrative penalty recidivism maggiore età penale figli maggiorenni asserzione difendibile

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
un unico motivo di ricorso con cui lamenta, violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
non rav- visandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga-mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
art. 131-bis cod. pen
un unico motivo di ricorso con cui lamenta, violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. Pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. Pen.

Giurisprudenza citata

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sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone
[cfr., sull'onere motivazionale, sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv.
sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta e altro
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGGIORE VINCENZO nato a PALERMO il 20/04/1987 avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1. MAGGIORE Vincenzo ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza con la quale la Corte d'appello di Palermo ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Termini Imerese in relazione al reato ex art. 116 comma 15 (guida senza patente con recidiva nel biennio).

2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso con il quale deduce violazione di legge e difetto di motivazione, lamentando la mancanza del presupposto della reci- diva nel biennio atteso che non era intervenuta nessuna sentenza di condanna defi- nitiva per tale titolo. Con una seconda articolazione si suole del mancato riconosci- mento della causa di non punibilità e con una terza articolazione lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e gli ulteriori benefici di legge. un unico motivo di ricorso con cui lamenta, violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata sul punto.

3. Il ricorso risulta inammissibile. Del tutto assente nel ricorso, infatti, è il con- fronto con le argomentazioni esposte dalla corte territoriale per negare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 131 bis, cod. pen. [cfr., sull'onere motivazionale, sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Fo- glietta e altro, Rv. 273678). Invero il giudice distrettuale, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della ricorrente, ha del tutto logicamente motivato sulla ricorrenza del biennio, non risul- tando richiesta una precedente sentenza di condanna ma, a seguito della depenaliz- zazione del reato in parola la ricorrenza di un accertamento della violazione ammini- strativa divenuto definitivo, e, d'altro canto, ha motivatamente escluso la ricorrenza dei presupposti di cui all'art.131 bis cod.pen. sia in ragione della violazione com- messa, sia in ragione delle plurime precedenti violazioni allo stesso precetto, in un caso accompagnata dall'assenza di certificato assicurativa, onde desumere l'impossi- bilità di procedere ad una valutazione prognostica favorevole, né di potere conside- rare di particolare tenuità la condotta, connotata da reiterazione della inosservanza.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. Pen. non rav- visandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga-mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024 Il Consigliere estenso