Italian Supreme Court dismisses appeal claiming disability pensions are exempt from state legal aid income calculations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared Giuseppe Castelli's appeal inadmissible, rejecting his claim that disability pensions should be excluded from income calculations for state legal aid eligibility. The court held that all income components, including non-taxable disability benefits, must be considered to assess economic capacity. Consequently, the lower court's reasoning was deemed legally sound and free from defects.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 76 DPR 115/2002; Art. 616 c.p.p.: For state legal aid admission, all income components including non-taxable disability pensions must be considered to assess economic capacity, and appeals against such determinations are inadmissible if no fault is found.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTELLI GIUSEPPE nato a ALIMINUSA il 12/01/1958 avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1. CASTELLI Giuseppe ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla sussistenza del reato di cui all'art.95 DPR 115/2002, in quanto le indennità per- cepite per invalidità totale, dovevano essere ritenute esenti e non ricomprese nei redditi da ricomprendere ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la lettera della legge e con la giurisprudenza di legittimità sul punto. Nella determinazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non si tiene conto delle detrazioni o delle deduzioni stabilite dalla legge. (In motivazione, la Corte ha chiarito che il concetto di reddito imponi- bile a cui fa riferimento l'art. 76, D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, deve essere de- terminato dando rilevanza al reddito lordo ed anche a redditi non assoggettabili a imposta, ma comunque indicativi delle condizioni personali, familiari e del tenore di vita dell'istante, venendo in rilievo una valutazione diversa rispetto a quella finalizzata all'individuazione dell'imposta da pagare (sez.4, n.28810 del 10/05/2023, Vitali, Rv.284808).
Ai fini dell'individuazione delle condizioni neces- sarie per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, rileva ogni componente di reddito, imponibile o non, siccome espressivo di capacità econo- mica e, pertanto, anche le somme percepite a titolo di invalidità (sez.4, n.26258 del 15/02/2017, Lazzoi, Rv.270201). Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di Appello di Palermo, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.
3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 21 febbr