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Ordinanza — n. 12522/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for driving without a license due to lack of argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12522/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Basile's appeal against his criminal conviction for driving without a license inadmissible. The appellant argued for the exclusion of punishability under Article 131-bis of the Penal Code but failed to address the territorial court's reasoning regarding his dangerous conduct. The court ruled that the lower court logically excluded the benefit by citing the appellant's reckless flight, which endangered public safety, and thus the appeal lacked necessary argumentation.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal against a criminal conviction is inadmissible if the appellant fails to confront the territorial court's specific arguments regarding the exclusion of punishability, as the appellate court must logically address the factual elements establishing the danger posed by the defendant's conduct.

Parole chiave

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inadmissible appeal exclusion of punishability driving without license lack of argumentation Article 131-bis Penal Code procedural inadmissibility dangerous conduct appropriazione indebita di fondi

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Il ricorrente articola un unico motivo di ricorso con cui lamenta, violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata sul punto.
Art. 616 cod. proc. Pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. Pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
Pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga-mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecunia- ria nella misura indicata in dispositivo.
art. 131-bis cod. pen
Il ricorrente articola un unico motivo di ricorso con cui lamenta, violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. Pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. Pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone
[cfr., sull'onere motivazionale, sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv.
sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta e altro
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASILE GIOVANNI nato a MESSINA il 14/04/1983 avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1. BASILE Giovanni ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Messina ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Messina in relazione al reato ex art. 116 comma 15 (guida senza patente con recidiva nel biennio).

2. Il ricorrente articola un unico motivo di ricorso con cui lamenta, violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata sul punto. Il ricorso risulta inammissibile. Del tutto assente nel ricorso, infatti, è il con- fronto con le argomentazioni esposte dalla corte territoriale per negare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 131 bis, cod. pen. [cfr., sull'onere motivazionale, sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Fo- glietta e altro, Rv. 273678).

Invero il giudice distrettuale, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della ricorrente, ha del tutto logicamente motivato la esclusione del beneficio non solo facendo ricorso a valutazioni sulla personalità dell'imputato, ma attingendo agli ele- menti di fatto della condotta posta in essere, evidenziando che il ricorrente aveva omesso di arrestarsi all'alt delle forze dell'ordine dandosi a precipitosa fuga, tanto che i militari erano stati costretti a un pericolo inseguimento, che poneva in pericolo la sicurezza della circolazione.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. Pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga-mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecunia- ria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Pr