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Ordinanza — n. 12521/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against refusal of criminal exemption due to lack of comparative argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12521/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to compare the lower court's reasoning with the statutory requirements for criminal exemption. The appellant argued for exemption based on personal circumstances, while the trial court denied it by citing the defendant's nervousness, agitation, lack of insurance, and dangerous driving behavior. The court ruled that without a direct comparison to the legal prerequisites, the appeal lacks the necessary motivation to be considered.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal challenging the denial of a statutory cause for exemption from punishment is inadmissible if the appellant fails to provide a comparative analysis of the lower court's factual and legal reasoning against the statutory requirements.

Parole chiave

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criminal exemption inadmissible appeal lack of motivation comparative argumentation dangerous driving substance abuse procedural dismissal falsa dichiarazione della parte

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Il ricorrente articola un unico motivo di ricorso con cui lamenta, violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata sul punto.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non rav- visandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga-mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
art. 131-bis cod. pen
Il ricorrente articola un unico motivo di ricorso con cui lamenta, violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone
sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta e altro
274647; sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta e altro, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NARDONI ROBERTA nato a FROSINONE 11 10/05/1983 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1. NARDONI Roberta ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza con la quale la Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in relazione al reato ex art. 187 comma 8 C.d.S. (rifiuto di sottoporsi ad accertamenti relativi alla alterazione da so- stanze stupefacenti).

2. Il ricorrente articola un unico motivo di ricorso con cui lamenta, violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata sul punto. Del tutto assente nel ricorso, infatti, è il confronto con le argomentazioni esposte dalla corte territoriale per negare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 131 bis, cod. pen. [cfr., sull'onere motivazionale, sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Mi- lone, Rv. 274647; sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta e altro, Rv. 273678).

Invero il giudice distrettuale, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della ricorrente, ha del tutto logicamente motivato la esclusione del beneficio non solo facendo ricorso a valutazioni sulla personalità dell'imputata, con precedenti penali tra cui uno concernente il traffico di sostanza stupefacente, ma attingendo agli ele- menti di fatto della condotta posta in essere, evidenziando il nervosismo e l'agita- zione della prevenuta, la difficoltà di rapportarsi con le forze dell'ordine e l'assenza di certificato assicurativo, onde desumere una non modesta lesione del bene giuri- dico protetto, risultando evidenziati tutti i sintomi di un'azione che poneva in pericolo la sicurezza della circolazione.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non rav- visandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga-mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il