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Ordinanza — n. 12520/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of critical analysis of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12520/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the grounds failed to critically analyze the lower court's reasoning. The appellant argued for a different legal qualification of the negligent homicide charge based on employer status, but the court found the arguments merely repetitive and lacking necessary critique. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 363 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the grounds do not contain a necessary critical analysis of the arguments supporting the lower court's decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of critical analysis negligent homicide employer qualification procedural costs false dichiarazioni senza giuramento deposizioni delle parti confessione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 363 c.p.p.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE IORIS SAVERIO nato a GIOIA DEI MARSI il 11/09/1963 avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1.DE IDRIS Saverio ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla qualificazione giuridica del reato di omicidio colposo ascritto, per essere stato ri- conosciuto datore di lavoro del lavoratore che, al momento dell'infortunio, era in- tento nella potatura di alberi di pioppo all'interno di un'area compresa all'interno di azienda di cui l'imputato era legale rappresentante. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati e meramente reiterativi, in quanto in fatto e privi di confronto con gli argomenti della sentenza impugnata. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Il ricorrente, in concreto, non si confronta ade- guatamente con la motivazione della Corte di appello di L'Aquila, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legitti- mità, in quanto fondata su una serie di elementi indiziari dotati dei caratteri di precisione e di concordanza indicati dalla legge.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Pres