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Ordinanza — n. 12519/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses criminal appeal for inadmissibility due to lack of critical analysis of lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12519/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the criminal appeal filed by Aldo Bariselli inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The court found the appellant's arguments merely repetitive and failed to provide the necessary critical analysis of the lower court's decision regarding traffic liability and sentencing. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 189 c.d.s.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded and do not contain a critical analysis of the arguments supporting the lower court's decision.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of critical analysis traffic liability negligence Article 616 Code of Criminal Procedure repetitive arguments rejection pagamento a contanti tardivo pagamento delle spese dilazione di pagamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 189 commi 6 e 7 C.d.S.
Art. 131-bis cod. pen.
e, in via di subordine, in relazione al diniego della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen., nonché in relazione alla dosimetria della pena.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
art. 131-bis cod. pen
e, in via di subordine, in relazione al diniego della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen., nonché in relazione alla dosimetria della pena.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARISELLI ALDO nato a PESCARA il 25/12/1949 avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1. BARISELLI Aldo ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione, ri- spettivamente, all'affermazione di penale responsabilità in relazione ai reati di cui all'art.189 commi 6 e 7 C.d.S. e, in via di subordine, in relazione al diniego della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen., nonché in relazione alla dosimetria della pena. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati e meramente reiterativi, in quanto in fatto e privi di confronto con gli argomenti della sentenza impugnata. I motivi in oggetto non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata Al ricorrente, in concreto, non si confronta adeguata- mente con la motivazione della Corte di appello di L'Aquila, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legitti- mità, in quanto fondata sulle dichiarazioni di un testimone che aveva assistito alla collisione, nonché sui danni riportati dalla bicicletta, nonché dalla rottura dello specchietto retrovisore del veicolo investitore che rendono evidente la piena con- sapevolezza del ricorrente di avere provocato un sinistro stradale, laddove il testi- mone evidenziava come il conducente avesse fatto finta di nulla, girando la testa e procedendo nella marcia, nonostante che il ciclista fosse stato sbalzato in aria ed era poi precipitato a terra rimanendo fermo immobile. 2.1 I giudici del gravame hanno dato pertanto conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto in ordine ai fatti in contestazione e degli elementi ostativi a ricondurre i fatti nell'alveo dell'art. 131-bis cod. pen.

Trattan- dosi di condotta improntata ad un elevato grado di offensività e di totale carenza di solidarietà.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024 Il Con