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Ordinanza — n. 12517/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility because the defendant personally filed it without a qualified defense lawyer after the 2017 law change.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12517/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant personally filed the petition without a qualified defense lawyer, violating the mandatory representation rule introduced by Law 103/2017. Although the appellant argued that personal defense rights under the European Convention and the Constitution remain compatible with technical representation, the Court held that post-2017 appeals must be signed by a registered defense attorney to be admissible. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine to the Cassation Fund.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, and Art. 613, comma 1, c.p.p.; After August 4, 2017, appeals to the Court of Cassation must be signed by a qualified defense lawyer, rendering personal appeals inadmissible regardless of the right to self-defense in the trial phase.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal mandatory defense representation Law 103/2017 reform qualified defense lawyer personal appeal prohibition procedural costs Cassation Fund fine responsabilità penale

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, c.p.p.
Art. 613, comma 1, c.p.p.
Law n. 103 of 2017
Art. 6, comma 2, lett. c), CEDU
Inoltre, si è chiarito in giurisprudenza che il principio dell'inderogabilità della rappresentanza tecnica da parte di difensore abilitato è compatibile con il diritto di difendersi da sé, riconosciuto dall'art. 6, comma 2, lett.
Art. 117, comma 1, Cost.
c), della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e, dunque, con l'art. 117, comma 1, Cost.
art. 129 c.p
Russo Savio ricorre personalmente per la cassazione della sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. un., 21 dicembre 2017, n. 8914/18, Aiello
pen.; Sez. un., 21 dicembre 2017, n. 8914/18, Aiello, C.E.D.
Sez. 2, n. 2724 del 19.12.2012
Sez. 3, n. 19964 del 29.03.2007
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO SAVIO nato a AVELLINO il 04/07/1994 avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI Oato avviso -alle partir, udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Noia, con cui Russo Savio era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 4.000,00 di ammenda, in relazione al reato di cui agli artt.116 commi 15 e 17, D.Igs. 30 aprile 1992, n. 285.

2. Russo Savio ricorre personalmente per la cassazione della sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p.

3. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. un., 21 dicembre 2017, n. 8914/18, Aiello, C.E.D. Cass., n. 272010.

Sez. 5, n. 23e)...)t del 19/03/2018 Cc. (dep. 25/05/2018) Rv. 273282). Inoltre, si è chiarito in giurisprudenza che il principio dell'inderogabilità della rappresentanza tecnica da parte di difensore abilitato è compatibile con il diritto di difendersi da sé, riconosciuto dall'art. 6, comma 2, lett. c), della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e, dunque, con l'art. 117, comma 1, Cost. che costituisce norma "interposta": trattasi di un principio, di derivazione convenzionale, da cui si ricava l'obbligo di assicurare il diritto della parte di contribuire, unitamente al difensore tecnico, alla ricostruzione del fatto ed alla individuazione delle conseguenze giuridiche solo nel giudizio di merito e non anche in quello di legittimità (Sez. 2, n. 2724 del 19.12.2012, Rv. 255082;

Sez. 3,n. 19964 del 29.03.2007, Rv. 236734).

4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, che va determinata in euro quattromila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2024 Il Consigliere este