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Ordinanza — n. 12516/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to failure to observe statutory time limits for extraordinary remedies.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12516/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Munno Daniel inadmissible without formalities. The appellant failed to comply with the strict time limits required for extraordinary remedies under the relevant procedural code. Consequently, the lower court's judgment was upheld, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis, co. 4 c.p.p.; Extraordinary appeals must be lodged within statutory deadlines; failure to observe these limits renders the appeal inadmissible without formalities.

Parole chiave

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extraordinary appeal statutory time limits inadmissibility without formalities criminal procedure code procedural deadline allegazioni fattuali non credibili alibi denuncia mendace

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 625-bis, co. 4 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUNNO DANIEL nato il 26/03/1973 avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAi-d-a-to avviso alle parti,.. udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso proposto da parte di Munno Daniel, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, e rilevata la palese inammissibilità di quest'ultimo per cause che possono dichiararsi senza formalità, ai sensi dell'art. 625-bis, co. 4, c.p.p., si rileva che il ricorso sia straordinario, poiché proposto dal ricorrente fuori dei casi consentiti: - Ovvero senza l'osservanza del termine per impugnare stabilito dalla legge

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21.2.2024