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Ordinanza — n. 12515/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific argumentation and repetition of rejected grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12515/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's reasoning was incoherent and misinterpreted evidence regarding subjective intent for tax evasion. The court rejected these claims as mere repetitions of arguments already dismissed on appeal without providing new, specific legal criticism.

Regesto Legislator

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Art. 533 c.p.p.; Art. 604 c.p.p.: The appeal must contain specific and arguable grounds; mere repetition of rejected arguments or lack of coherent motivation renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific grounds repetition of arguments tax evasion intent procedural costs scemata imputabilità indennizzo per carcerazione preventiva gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 533 c.p.p.
Art. 604 c.p.p.
art. 533 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IDIOMA DOMENICO nato a NAPOLI il 13/08/1973 avverso la sentenza del 07/09/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Campobasso ha confermato la decisione del Tribunale di Campobasso, che aveva riconosciuto IDIOMA Domenico colpevole del reato di cui agli artt. 79 e 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. 2.IDIOMA Domenico, per mezzo del proprio difensore, ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di appello per due distinti motivi: Con un primo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione del provvedimento che non risulta coerente con il canone valutativo obbligatoriamente prescritto dall'art. 533 c.p.p. e vizio di motivazione per travisamento della prova relativa alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

3. I motivi del ricorso sono manifestamente infondati, in quanto si risolvono in doglianze che costituiscono una pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801). Contrariamente a quanto dedotto, infatti, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici, circa il profilo della penale responsabilità del prevenuto.

La corte territoriale ha invero precisato che il dolo generico era dimostrato dal fatto che il ricorrente aveva omesso di autocertificare entrate reddituali di cui era sicuramente a conoscenza quali i trattamenti pensionistici dei genitori che componevano il nucleo familiare, il cui ammontare avrebbe precluso il beneficio. 4.Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2024 Il Consigliere estens