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Ordinanza — n. 12513/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific arguments and correct lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12513/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Giuliano Nunzio inadmissible for manifestly unfounded reasons. The appellant argued for lenient sentencing and mitigating circumstances, but the court found his arguments lacked specificity and failed to adequately engage with the lower court's logical and legally sound reasoning. The decision upheld the appellate court's refusal of mitigating factors based on the defendant's criminal history and procedural opacity, while confirming the sentence's proportionality through established discretionary powers.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 133 c.p.: The appeal is inadmissible if arguments are manifestly unfounded and the lower court's reasoning is logical and legally correct, as the appellate court need not consider every element but only those deemed decisive.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded mitigating circumstances sentencing discretion criminal history procedural opacity costs of proceedings prove fabbricate

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
4.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 133 c.p.
presuppongono la sussistenza di situazioni, non contemplate dall'art. 133 c.p., capaci di incidere sull'apprezzamento della quantità del reato e della capacità a delinquere dell'imputato, di modo che il loro riconoscimento sia indispensabile per giungere alla quantificazione di una pena equa (p.
Art. 116 comma 15 D.Igs. 1992/285
Art. 62-bis c.p.
Nel provvedimento impugnato viene peraltro evidenziato come le circostanze ex art. 62- bis c.p.
art. 62- bis c.p
Nel provvedimento impugnato viene peraltro evidenziato come le circostanze ex art. 62- bis c.p.
art. 133 c.p
presuppongono la sussistenza di situazioni, non contemplate dall'art. 133 c.p., capaci di incidere sull'apprezzamento della quantità del reato e della capacità a delinquere dell'imputato, di modo che il loro riconoscimento sia indispensabile per giungere alla quantificazione di una pena equa (p.
art. 133 cod. pen
presuppongono la sussistenza di situazioni, non contemplate dall'art. 133 c.p., capaci di incidere sull'apprezzamento della quantità del reato e della capacità a delinquere dell'imputato, di modo che il loro riconoscimento sia indispensabile per giungere alla quantificazione di una pena equa (p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro
Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino
(così questa Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv.
Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, Serratore
Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, Serratore, Rv.
Sez. 2, n. 28852 dell'8/5/2013, Taurasi e altro
Sez. 2, n. 28852 dell'8/5/2013, Taurasi e altro, Rv.
Sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, Monterosso
256464; Sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, Monterosso, Rv.
Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Denaro
255153; Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Denaro, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro ed altro
Sez. 3, n. 38251 del 15/6/2016, Rignanese
Sez. 3, n. 38251 del 15/6/2016, Rignanese, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIULIANO NUNZIO nato a PALERMO il 12/05/1997 avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1.Giuliano Nunzio ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena in relazione al reato di cui all'art.116 comma 15 C.d.S.. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto - e pertanto immune da vizi di legittimità. La motivazione nel provvedimento impugnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto del loro diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche valutando, negativamente per l'odierno ricorrente, come non emerga alcun elemento positivamente apprezzabile, sia per aver questi opacizzato i motivi del gesto criminoso, opacizzazione che non può certo ridondare a vantaggio del reo, sia per la proclività a delinquere dell'imputato che, nonostante la giovane età, risulta gravato da numerosi precedenti penali.

Nel provvedimento impugnato viene peraltro evidenziato come le circostanze ex art. 62- bis c.p. presuppongono la sussistenza di situazioni, non contemplate dall'art. 133 c.p., capaci di incidere sull'apprezzamento della quantità del reato e della capacità a delinquere dell'imputato, di modo che il loro riconoscimento sia indispensabile per giungere alla quantificazione di una pena equa (p. 4). 2.1 II provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale).

3. Manifestamente infondato è anche il dedotto vizio relativo alla dosimetria della pena. Come visto, i giudici danno conto degli elementi che li hanno indotti a negare le generiche, ma aggiungono che, dagli atti versati nel fascicolo, si ricava con certezza che il Giuliano era già stato sanzionato in data 05.2.2017 per avere circolato senza la patente di guida, con provvedimento amministrativo adottato dai Carabinieri (cfr. verbale in atti). Peraltro, tale atto, in quanto non opposto con ricorso dinanzi al Prefetto o al Giudice di Pace né mai oblato, come si evince dalla nota del 21.9.2018 (agli atti), è pienamente definitivo e integra il requisito della recidiva del biennio, necessario ai fini dell'integrazione del reato ascritto al ricorrente di cui all'art. 116, comma 15 e comma 17, D.Igs. 1992/285. 3.1 L'obbligo motivazionale è dunque assolto laddove questa Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra, tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così questa Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283;

Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, Serratore, Rv. 256197; conf. Sez. 2, n. 28852 dell'8/5/2013, Taurasi e altro, Rv. 256464; Sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Denaro, Rv. 245596). E ancora di recente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243). 3.2 È stato altresì sottolineato, ancora di recente, che. in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena.

Sez. 3, n. 38251 del 15/6/2016, Rignanese, Rv. 267949). 4.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo