Cassation appeal dismissed for being filed outside the 15-day statutory appeal period under Italian Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed outside the legally mandated 15-day period. The appellant submitted the request on November 7, 2023, after the appellate order was notified on October 23, 2023, violating the strict timeline set by Article 585 of the Criminal Procedure Code. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625-bis, co. 4, c.p.p.; Art. 585, co. 1, c.p.p.: An extraordinary appeal is inadmissible if filed outside the statutory time limits, resulting in the automatic rejection of the request without formal examination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JEGUIRIM AHMED nato a LATINA il 04/08/1993 avverso l'ordinanza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMA_ Ldato avviso alle parti;"3 udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1.Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso proposto da parte di Jeguirim Ahmed, a mezzo del proprio difensore, avverso l'ordinanza della Corte di appello di Roma, e rilevata la palese inammissibilità di quest'ultimo per cause che possono dichiararsi senza formalità, ai sensi dell'art. 625 -bis, co. 4, c.p.p., si rileva che il ricorso sia straordinario, poiché proposto dal ricorrente fuori dei casi consentiti: - Ovvero senza l'osservanza del termine per impugnare stabilito dalla legge I. Difatti, il ricorso proposto dal ricorrente, a mezzo del proprio difensore, avverso l'ordinanza della Corte di appello di Roma (notificata all'interessato in data 23.10.2023), risulta essere emesso in data 7.11.2023, fuori del termine consentito dei 15 gg, così previsto dall'art. 585, co. 1, c.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21.2.2024