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Ordinanza — n. 12511/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against drunk driving verdict due to inadmissible procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12511/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Rodica Stanila's appeal against the Bologna Court of Appeal's drunk driving conviction inadmissible. Stanila argued that the emergency room toxicology report was unusable, but the lower court correctly noted the patient consented to tests after being informed of their right to legal counsel. The Supreme Court rejected the claim as manifestly unfounded and lacking necessary legal critique, ruling that the first-instance judgment was logically sound and free from errors of law.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, as they reproduce issues already adequately examined and dismissed by the trial court with correct legal arguments without requiring further critical analysis.

Parole chiave

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inadmissible appeal drunk driving conviction toxicology report manifestly unfounded procedural grounds legal critique costs of proceedings prove inconcludenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STANILA RODICA nato il 23/02/1997 avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1. STANILA Rodica ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo, con motivo unico, violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla utilizzabilità del referto del pronto Soccorso dal quale risultavano valori tossicologici compatibili con il reato di guida in stato di ebbrezza ascritto. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2.1 motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

3. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di Appello di Palermo, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto - e pertanto immune da vizi di legittimità I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare, l'avere il personale nosocomiale proceduto ai prelievi previa informazioni sulla facoltà di farsi assistere da un difensore, e che il paziente aveva accettato di sottoporsi alle analisi.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in R