Cassation court dismisses appeal for driving without license due to manifestly unfounded arguments and lack of necessary legal critique.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Varvarotto Agostino inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for driving without a license, citing violations of specific criminal and procedural articles. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting they merely reproduced arguments already adequately examined and dismissed by the appellate judge without requiring further critical analysis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis, 133 c.p.; Art. 125, 529, 546 c.p.p.; Art. 116 comma 15 Cod. della Strada: Appeals in cassation are inadmissible if they merely reproduce arguments already examined by the lower court without providing a necessary critical analysis of the legal reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VARVAROTTO AGOSTINO nato a PALERMO il 23/10/1994 avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1. Varvarotto Agostino ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo, con motivo unico, violazione di legge e vizio motivazionale in relazione agli artt. 131-bis e 133 c.p., 125, 529 e 546, comma 1 lett. e), c.p.p. con riferimento al reato ascritto di guida senza patente, di cui all'art.116 comma 15 Cod.della Strada Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2.1 motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
3. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di Appello di Palermo, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto - e pertanto immune da vizi di legittimità I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare, nel caso di specie, l'avere condotto in piena mattina (ore 10:30) ed in via D'Aosta, zona Sperone, altamente trafficata, un'autovettura senza il prescritto titolo abilitante, trasportando a bordo altre due persone, in termini tali da escludere la causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in