Ordinanza — n. 12508/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORINI ROBERTO nato a TORTONA il 17/01/1960 avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1. Roberto MORINI ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione, ri- spettivamente, alla pronuncia assolutoria in relazione ai reati di cui all'art.189 commi 6 e 7 C.d.S. in ragione della particolare tenuità del fatto e, in via di subor- dine, in relazione alla statuizione concernente la trasmissione degli atti al Prefetto competente, in quanto prospettava la esigenza della applicazione della sanzione amministrativa accessoria. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 12508/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il terzo motivo assume la errata formulazione del provvedimento di tra- smissione degli atti a prefetto competente, dal momento che la stessa parte ricor- rente riconosce l'autonomia decisionale dell'organo amministrativo nella adozione delle sanzioni amministrative accessorie connesse alle violazioni contestate. Ri- tiene la Corte che anche tale articolazione risulti inammissibile laddove il giudice distrettuale non anticipa, con l'ordine di trasmissione, nessun giudizio, né vincoli in alcun modo l'autorità profettizia sull'an o il quantum della sanzione amministra- tiva.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORINI ROBERTO nato a TORTONA il 17/01/1960 avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1. Roberto MORINI ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione, ri- spettivamente, alla pronuncia assolutoria in relazione ai reati di cui all'art.189 commi 6 e 7 C.d.S. in ragione della particolare tenuità del fatto e, in via di subor- dine, in relazione alla statuizione concernente la trasmissione degli atti al Prefetto competente, in quanto prospettava la esigenza della applicazione della sanzione amministrativa accessoria. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. I primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto de- clinati in fatto, assertivi e assolutamente privi di specificità in tutte le loro artico- !azioni. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di Appello di Milano, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità sia nel riconoscere l'elemento soggettivo dei reati, sia nell'escludere la causa di giustificazione dello stato di ne- cessità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto in ordine ai fatti in contestazione e degli elementi ostativi a ricondurre i fatti nell'alveo dell'art. 131-bis cod. pen. (si vedano sul punto le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata).
3. Il terzo motivo assume la errata formulazione del provvedimento di tra- smissione degli atti a prefetto competente, dal momento che la stessa parte ricor- rente riconosce l'autonomia decisionale dell'organo amministrativo nella adozione delle sanzioni amministrative accessorie connesse alle violazioni contestate. Ri- tiene la Corte che anche tale articolazione risulti inammissibile laddove il giudice distrettuale non anticipa, con l'ordine di trasmissione, nessun giudizio, né vincoli in alcun modo l'autorità profettizia sull'an o il quantum della sanzione amministra- tiva.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024 Il Consiglier