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Ordinanza — n. 12507/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for driving without license, citing lack of specific legal criticism and inadmissible sentencing complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12507/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Giovanni Dainotti's appeal against a Palermo Court of Appeal judgment inadmissible. Dainotti argued for a violation of law regarding criminal liability and sentencing under Article 131-bis of the Penal Code for driving without a license. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting the lower court's reasoning was logical and that sentencing falls within the trial judge's discretion.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the grounds lack specific legal criticism of the lower court's reasoning, and complaints regarding the sentencing magnitude are excluded as they fall within the trial judge's discretionary power.

Parole chiave

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inadmissible appeal driving without license Article 131-bis sentencing discretion lack of specific criticism Corte di Cassazione Article 616 c.p.p. censura formulata in modo carente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 131-bis c.p.
I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto in ordine ai fatti in contestazione e degli elementi ostativi a ricondurre i fatti nell'alveo dell'art. 131-bis cod.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
Cass., Sez. III, n. 1182/2008
Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia).
art. 131-bis cod. pen
I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto in ordine ai fatti in contestazione e degli elementi ostativi a ricondurre i fatti nell'alveo dell'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. III, n. 1182/2008
Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia).
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAINOTTI GIOVANNI nato a PALERMO il 28/03/1971 avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1. Giovanni Dainotti ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione, ri- spettivamente, all'affermazione di penale responsabilità e, in via di subordine, in relazione alla dosimetria della pena e al diniego della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen. Con riferimento al reato di guida senza patente con recidiva nel biennio. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto assoluta- mente privo di specificità e del tutto assertivo. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di Appello di Palermo, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto in ordine ai fatti in contestazione e degli elementi ostativi a ricondurre i fatti nell'alveo dell'art. 131-bis cod. pen. (si veda sul punto pagina 4 della sentenza impugnata).

3. Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Le doglianze inerenti al trattamento sanzionatorio sono inammissibili, atteso che il ricorrente non si confronta con il percorso motivazionale debitamente sviluppato sul punto dalla Corte di Palermo, che appare corretto nell'esercizio della valuta- zione attribuita sul punto al giudice di merito. In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discreziona- lità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammis- sibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (v. Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024 Il Consigliere esten