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Ordinanza — n. 12505/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific legal criticism regarding administrative recidivism and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12505/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the arguments lacked the necessary specificity and critical analysis required by law. The appellant challenged a detention sentence and punitive treatment based on administrative recidivism, but failed to adequately confront the lower court's reasoning. The court upheld the decision as legally sound, noting that administrative infractions suffice for recidivism without a prior criminal conviction.

Regesto Legislator

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Art. 116 comma 15 C.d.S.; Art. 616 cod. proc. pen. The appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded due to a lack of specific and critical analysis of the lower court's arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity administrative recidivism detention sentence critical analysis requirement allegazioni fattuali non credibili allegazioni d'asilo contraddittorie verosimiglianza della persecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 116 comma 15 C.d.S.
ALMA Francesco ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza in epi- grafe deducendo violazione di legge in relazione all'art. 116, comma 15, C.d.S.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALMA FRANCESCO nato a GELA il 30/09/1974 avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1. ALMA Francesco ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza in epi- grafe deducendo violazione di legge in relazione all'art. 116, comma 15, C.d.S. con riferimento alla sanzione detentiva applicata e al trattamento sanzionatorio Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

3. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di Appello di Caltanisetta, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità, avendo dato atto della definitività dell'accertamento amministrativo nel biennio e della previsione di cui ala comma 15, laddove la recidiva nel biennio non presuppone l'accertamento di un precedente fatto reato, essendo sufficiente l'accertamento di un illecito ammi- nistrativo, in conseguenza della depenalizzazione della ipotesi base di cui all'art.116 C.d.S.. Quanto al trattamento sanzionatorio il giudice distrettuale, oltre a valutare la specifica antidoverosità della condotta, espressione di un sistema di agire inosser- vante della legge (si tratta della terza condanna per guida senza patente), ha anche rimarcato una personalità del prevenuto connotata da elevata capacità a delinquere, tenuto conto dei precedenti penali anche per fatti di speciale gravità.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 21 febbr