Ordinanza — n. 12504/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FATTORE MARIO nato a NAPOLI il 23/01/1994 avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1. Mario Fattore ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza in epi- grafe deducendo violazione di legge in relazione all'art. 116, comma 15, C.d.S. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 12504/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Mario Fattore ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza in epi- grafe deducendo violazione di legge in relazione all'art. 116, comma 15, C.d.S. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FATTORE MARIO nato a NAPOLI il 23/01/1994 avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1. Mario Fattore ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza in epi- grafe deducendo violazione di legge in relazione all'art. 116, comma 15, C.d.S. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto del tutto privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
3. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di Appello di Napoli, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità, avendo dato atto della definitività dell'accertamento amministrativo nel biennio e del mancato pagamento della sanzione pecuniaria. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 21 febbraio 202