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Ordinanza — n. 12502/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12502/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12502/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRENNA MARCO nato a SAVONA il 11/02/1976 avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1. Marco Frenna ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Genova, in data 30 giugno 2022, ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Savona il 26 ottobre 2021 in relazione al reato ex art. 186, comma 2, lettera b, D. L. vo 285/92.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12502/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Marco Frenna ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Genova, in data 30 giugno 2022, ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Savona il 26 ottobre 2021 in relazione al reato ex art. 186, comma 2, lettera b, D. L. vo 285/92.

Parole chiave

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registrazione clandestina di conversazioni accertamento dei rumori inosservanza delle norme sulla competenza responsabilità per i danni ambientali conformità alle norme ambientali considerazioni di protezione ambientale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRENNA MARCO nato a SAVONA il 11/02/1976 avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1. Marco Frenna ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Genova, in data 30 giugno 2022, ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Savona il 26 ottobre 2021 in relazione al reato ex art. 186, comma 2, lettera b, D. L. vo 285/92.

2. Il ricorrente articola tre motivi di doglianza, con cui lamenta vizio di moti- vazione in relazione, rispettivamente, alla mancata concessione delle circostanze at- tenuanti generiche, alla dosimetria della pena e alla determinazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. Le doglianze, unicamente inerenti al trattamento sanzionatorio, sono infatti inam- missibili, atteso che il ricorrente non si confronta con il percorso motivazionale debi- tamente sviluppato sul punto dalla Corte di Genova, che appare corretto nell'eserci- zio della valutazione attribuita sul punto al giudice di merito. In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in ade- renza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (v. Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga-mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecunia- ria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 febbraio