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Ordinanza — n. 12501/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific criticism and inadmissible sentencing complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12501/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Marcello Bonvini's appeal inadmissible due to manifestly unfounded grounds and procedural violations. The appellant challenged a lower court's criminal liability findings and sentencing without providing the necessary specific criticism required by law. The court ruled that the appeal failed to engage with the appellate court's logical reasoning and exceeded the scope of permissible cassation review regarding sentencing discretion.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 363 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, lack specific criticism of the lower court's reasoning, or attempt to re-evaluate the sentencing discretion exercised by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific criticism sentencing discretion cassation review limits criminal liability proof allegazioni fattuali non credibili colpa del patrocinatore rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto in ordine ai fatti in contestazione e degli elementi ostativi a ricondurre i fatti nell'alveo dell'art. 131-bis cod. pen. (si vedano sul punto le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata).
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 363 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto in ordine ai fatti in contestazione e degli elementi ostativi a ricondurre i fatti nell'alveo dell'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia
Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia).
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BON VINI MARCELLO nato a GENOVA il 07/02/1988 avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1. Marcello BONVINI ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione, rispettivamente, all'affermazione di penale responsabilità in relazione ai reati di cui all'art.189 commi 6 e 7 C.d.S.e, in via di subordine, in relazione al diniego della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen., nonché in relazione alla dosimetria della pena. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. Il ricorrente ha deposi- tato memoria difensiva con la quale insiste sul ricorso.

2. I primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto as- solutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello di Genova, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto in ordine ai fatti in contestazione e degli elementi ostativi a ricondurre i fatti nell'alveo dell'art. 131-bis cod. pen. (si vedano sul punto le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata).

3. Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Le doglianze, unicamente inerenti al trattamento sanzionatorio, sono inammissibili, atteso che il ricorrente non si confronta con il percorso motivazionale debitamente sviluppato sul punto dalla Corte di Genova, che appare corretto nell'esercizio della valutazione attribuita sul punto al giudice di merito. In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassa- zione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (v. Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024 Il Consigliere estensor