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Ordinanza — n. 12499/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12499/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12499/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARONIA MASSIMILIANO nato a MAZARA DEL VALLO il 17/11/1975 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1. Massimiliano Caronia ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'ac- certamento dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 95 D.P.R. 115/2002. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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art. 95 D.P.R. 115/2002; Ordinanza — n. 12499/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Massimiliano Caronia ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'ac- certamento dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 95 D.P.R. 115/2002. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Parole chiave

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impunità gravi addebiti penali riesame dell'entità pena verdetto di colpevolezza carenza di legittimazione responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

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art. 95 D.P.R. 115/2002
Massimiliano Caronia ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'ac- certamento dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 95 D.P.R. 115/2002.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARONIA MASSIMILIANO nato a MAZARA DEL VALLO il 17/11/1975 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1. Massimiliano Caronia ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'ac- certamento dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 95 D.P.R. 115/2002. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di Appello di Palermo, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine all'elemento soggettivo del reato contestato al ricorrente in ragione dell'entità dei redditi non dichiarati e del fatto che gli stessi risultavano percepiti dal medesimo ricorrente (per invalidità) e dai prossimi congiunti conviventi (red- dito cittadinanza). La pena risulta applicata nel minimo e i giudici di merito hanno fornito contezza delle ragioni della mancata sostituzione.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 21 febbraio 2