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Ordinanza — n. 12498/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on driving without license, ruling administrative contestation must be definitively settled within the two-year recidivism period.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12498/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal by Antony Licari inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Licari argued that the administrative contestation for the first offense occurred outside the two-year recidivism window required to trigger criminal liability under Article 116 of the Criminal Code. The court rejected this, citing established precedent that a mere administrative notice is insufficient; the offense must be definitively settled, which occurs 60 days after the contestation, ensuring the first act falls within the required two-year period.

Regesto Legislator

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Art. 116, co. 15 e 17 C.d.S.; In cases of driving without a license, mere administrative contestation is insufficient to establish recidivism within the two-year period; definitive settlement of the offense, occurring 60 days after the notice, is required for the first act to fall within the statutory window.

Parole chiave

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driving without license recidivism period administrative contestation definitive settlement criminal liability two-year window inadmissible appeal imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 116, co. 15 e 17 C.d.S.
L'imputato Antony Licari ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Palermo, il 23 maggio 2023, ha confermato la pronunzia di condanna emessa a suo carico in data 1 giugno 2021 dal Tribunale di Marsala, in relazione al reato di cui all'art. 116, co.
Art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8
5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n.
Corte Cost. sent. n. 186/2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, Sentenza n. 44905 del 12/10/2023
Corte Cost.sent.n.186/2000
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesima al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3.000,00 euro, in favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LICARI ANTONY nato a MARSALA il 05/09/1996 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1. L'imputato Antony Licari ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Palermo, il 23 maggio 2023, ha confermato la pronunzia di condanna emessa a suo carico in data 1 giugno 2021 dal Tribunale di Marsala, in relazione al reato di cui all'art. 116, co. 15 e 17 C.d.S. Il ricorso si compone di un unico motivo con cui si deduce violazione di legge in rela- zione all'affermazione di penale responsabilità, in ragione del fatto che la nuova con- testazione di guida senza patente sarebbe avvenuta in un arco temporale eccedente il biennio prescritto dalla norma.

2. Il ricorso risulta inammissibile, in quanto prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità. li ricorrente, seppur dia atto di conoscere tale consolidata giurisprudenza di questa Corte, si discosta dall'ormai pacifico indirizzo secondo cui "In tema di guida senza patente, per l'integrazione della recidiva nel biennio, idonea, ex art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dal novero di quelli depenalizzati, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato, ma è necessario che questo sia stato oggetto di accertamento definitivo, alla cui dimostrazione è one- rato il pubblico ministero." (Sez. 4 , Sentenza n. 44905 del 12/10/2023 Ud. (dep. 08/11/2023) Rv. 285318 — 01).

Nella medesima pronuncia è stato affermato implici- tamente anche che ai fini della decorrenza del biennio debba farsi riferimento al mo- mento in cui sia divenuta definitiva la prima contestazione e non invece al momento in cui questa sia intervenuta. A nulla rileva dunque che la prima contestazione ammi- nistrativa sia avvenuta in un momento eccedente il biennio rispetto alla nuova con- testazione per cui è processo, laddove la definitività dell'accertamento si realizza con il decorso di giorni 60 dalla contestazione e pertanto in data compresa nel bienno rispetto al nuovo illecito.

3. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesima al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3.000,00 euro, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 21 febbraio 2024 li Consigliere estensore Il Pre id nte Ugo B