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Ordinanza — n. 12497/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific criticism regarding non-punishment grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12497/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was generic and lacked specific criticism of the lower court's reasoning. The appellant argued for non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code, but the appellate court had already rejected this based on the defendant's subsequent flight and false reporting. The court found the appeal failed to engage with these factual elements or demonstrate a violation of law.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is manifestly unfounded, generic, and lacks a necessary critical analysis of the arguments supporting the lower court's decision on non-punishment.

Parole chiave

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inadmissible appeal non-punishment grounds generic appeal lack of criticism Article 131-bis procedural inadmissibility Cassation review ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
2.Parisi John, a mezzo del proprio difensore, ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod.pen.
Art. 360 cod. proc. pen.
D.Igs. 30 aprile 1992, n. 285
1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Gela, rideterminando la pena inflitta a Parisi Jhon in mesi uno di arresto ed euro 1.050,00 di ammenda in relazione al reato di cui agli artt.116 commi 15 e 17, D.Igs. 30 aprile 1992, n. 285.
art. 131- bis cod.pen
2.Parisi John, a mezzo del proprio difensore, ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod.pen.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARISI JHON nato a GELA il 23/08/1995 avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Gela, rideterminando la pena inflitta a Parisi Jhon in mesi uno di arresto ed euro 1.050,00 di ammenda in relazione al reato di cui agli artt.116 commi 15 e 17, D.Igs. 30 aprile 1992, n. 285. La corte d'appello ha ulteriormente revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso dal primo Giudice. 2.Parisi John, a mezzo del proprio difensore, ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod.pen.

3. Si ritiene che l'unico motivo di ricorso sia manifestamente infondato, in quanto generico, privo di confronto con la decisione impugnata, non scandito da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privo di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non risulta altresì manifestamente illogico o contraddittorio anche laddove ha escluso la causa di non punibilità di cui all'art..131-bis cod.pen.

La Corte territoriale, infatti, ha richiamato concreti elementi di fatto che non consentono di ricondurre la condotta nell'alveo della particolare tenuità: in particolare, la condotta dell'imputato successiva al fatto consistente nell'essere volontariamente fuggito a velocità sostenuta alla vista della Polizia e l'aver falsamente denunciato il furto della propria autovettura. 4.Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il