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Ordinanza — n. 12495/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12495/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12495/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BURGARELLO GIUSEPPE nato a ENNA il 02/02/1990 avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1. Giuseppe Burgarello ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'accertamento dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 95 D.P.R. 115/2002, nonché in relazione al mancato riconoscimento del regime di preva- lenza delle circostanze attenuanti generiche. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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art. 95 D.P.R. 115/2002; Ordinanza — n. 12495/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Giuseppe Burgarello ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'accertamento dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 95 D.P.R. 115/2002, nonché in relazione al mancato riconoscimento del regime di preva- lenza delle circostanze attenuanti generiche. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Parole chiave

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verdetto di colpevolezza azione di responsabilità contravvenzione bagatellare responsabilità penale infortunio bagattellare principio del ne bis in idem

Disposizioni normative citate

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art. 95 D.P.R. 115/2002
Giuseppe Burgarello ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'accertamento dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 95 D.P.R.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BURGARELLO GIUSEPPE nato a ENNA il 02/02/1990 avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1. Giuseppe Burgarello ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'accertamento dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 95 D.P.R. 115/2002, nonché in relazione al mancato riconoscimento del regime di preva- lenza delle circostanze attenuanti generiche. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto privi di speci- ficità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello di Caltanissetta, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine all'elemento soggettivo del reato contestato al ricorrente.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 21 febbraio 202