Italian court dismisses appeal as inadmissible due to adequate sentencing reasoning and procedural dilatory nature.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Samuele Balena inadmissible, upholding the lower court's conviction for the crime of receiving stolen goods. The appellant argued that the sentencing reasoning was insufficient regarding mitigating circumstances and income disclosure, but the court found the lower court's motivation adequate and logical. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the lower court adequately addresses the burden of motivation regarding sentencing, particularly concerning mitigating circumstances and financial disclosure, and when the proceedings exhibit a clear dilatory character.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALENA SAMUELE nato a LIVORNO il 04/12/1982 avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1.Con sentenza resa in data 23 Marzo 2023 la Corte d'appello di Firenze, ha confermato la decisione del Tribunale di Livorno che aveva riconosciuto Balena Samuele colpevole del reato di cui all'art.95 del D.P.R. 30 Maggio 2002 n.115 e lo aveva condannato alla pena di un anno giorni venti di reclusione, ritenuta la recidiva e con la riduzione per la scelta del rito.
2. Considerato che l'unico motivo, inerente al contenimento della pena, afferisce all'onere motivazionale richiesto al giudice di merito il quale, nella specie, lo ha assolto con adeguata e non illogica motivazione, laddove la Corte ha escluso il beneficio dele circostanze attenuanti generiche della misura dei redditi non dichiarati e dei precedenti penali del reo anche per reati contro il patrimonio quale la ricettazione e, d'altro canto, la misura del trattamento sanzionatorio risulta modulata alla stregua di criteri minimi editali, di talchè l'onere di motivazione deve ritenersi pienamente assolto.
3. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presid