Cassation court dismisses appeal for lack of specific legal criticism regarding intoxication evidence admissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments lacked the necessary specific legal criticism required by law. The appellant challenged the lower court's finding of criminal responsibility regarding drunk driving, citing issues with informed consent and the quality of toxicological evidence. The court rejected these claims as merely assertive without engaging with the logical and legally sound reasoning presented by the Court of Appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised are not based on a necessary critical analysis of the arguments underlying the decision, but are instead merely assertive or lack specificity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCHI CARLO nato a PIACENZA il 05/07/1969 avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1. Carlo Bianchi ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'affer- mazione di penale responsabilità, in ragione della inutilizzabilità dei riscontri tera- peutici concernenti lo stato di ebbrezza, per assenza di un consenso informato e della prova della guida in stato di ebbrezza oltre ogni ragionevole dubbio, con riferimento al reato di cui all'art.186 comma 2, 2 bis e 2 sexies C.d.S. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
3. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di Appello di Bologna, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità, ove argomenta in ordine al consenso prestato dal ricorrente al prelievo, alla ricorrenza di un incidente stra- dale nella prospettiva di quanto indicato dall'art.186 comma 2 bis C.d.S. e al fatto che il BIANCHI fosse il conducente del mezzo. I giudici del gravame hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, con motivazione logica e non contraddittoria.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 21 febbraio