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Ordinanza — n. 12492/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and repetition of rejected grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12492/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Gianserra Giulio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appellate court's reasoning was illogical and misrepresented evidence regarding the subjective element of the crime. The court rejected these claims as mere repetitions of arguments already dismissed in the second instance without providing new, specific critique.

Regesto Legislator

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Art. 533 c.p.p.; Art. 605 c.p.p.: The appeal must contain specific and new arguments; mere repetition of grounds rejected in lower courts renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific argumentation repetition of rejected grounds cassation procedure art 533 cpp verdetto di colpevolezza garante nel rapporto obbligatorio godimento dei diritti civili

Disposizioni normative citate

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Art. 533 c.p.p.
Art. 605 c.p.p.
art. 533 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANSERRA GIULIO nato a TRIVENTO il 16/09/1974 avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Campobasso ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Campobasso, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena a Gianserra Giulio per il reato di cui agli artt. 79 e 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. 2.Gianserra Giulio, per mezzo del proprio difensore, ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di appello per due distinti motivi: Con un primo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione del provvedimento che non risulta coerente con il canone valutativo obbligatoriamente prescritto dall'art. 533 c.p.p. In particolare, denuncia manifesta illogicità della motivazione con specifico riferimento a fratture logiche emergenti dalla sentenza in punto di valutazione degli elementi di prova.

Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione per travisamento della prova relativa alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Il ricorrente ha depositato memoria difensiva con la quale insiste nel ricorso e chiede che lo stesso venga deciso con le forme ordinarie.

3. I motivi del ricorso sono manifestamente infondati, in quanto si risolvono in doglianze che costituiscono una pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801). Contrariamente a quanto dedotto, infatti, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici, circa il profilo della penale responsabilità del prevenuto.

La corte territoriale precisa che la certezza sull'esatto maggiore ammontare dei redditi non sia un elemento essenziale ai fini della configurabilità del reato, quanto l'accertamento della violazione dell'obbligo di comunicazione delle variazioni rilevanti dei limiti di reddito. La corte dà atto che, nel caso di specie, è provata la consapevole determinazione dell'agente di non comunicare le variazioni reddituali all'autorità giudiziaria per cui è accertato il dolo generico richiesto per la configurazione del delitto. 4,Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co