Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded claim of lack of subjective intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued he lacked criminal intent because he believed he was acting as a legitimate parking attendant for Palermo Calcio. The court rejected this, noting the appeal merely reiterated arguments already dismissed at the appellate level without providing new substantive criticism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 42 c.p.; Art. 366 c.p.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded, such as when it consists solely of a pedissequo repetition of reasons already rejected by the lower courts without offering a specific, argumentative critique.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANZO PASQUALE nato a PALERMO il 26/12/1975 avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, con cui Sanzo Pasquale è stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 7, comma 15-bis (seconda parte) del D.Igs. 30 aprile 1992, n. 285.
2. Sanzo Pasquale, per mezzo del proprio difensore, ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di appello per violazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 42 c.p., deducendo l'assoluta mancanza dell'accertamento in concreto dell'elemento soggettivo del dolo, sul presupposto che l'imputato abbia operato credendo di essere stato incaricato dalla società Palermo Calcio ad effettuare un servizio legittimo di parcheggiatore.
3. L'unico motivo di ricorso risulta essere manifestamente infondato, in quanto si risolve in doglianze con cui si propone una pedissequa reiterazione di motivo già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito, dovendosi pertanto lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801). Contrariamente a quanto dedotto, infatti, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico giuridici, circa il profilo dell'accertamento dell'elemento soggettivo della fattispecie contestata. In particolare, la Corte territoriale deduce la consapevolezza dell'imputato dell'illiceità della condotta dal fatto che allo stesso gli erano state già comminate, per gli stessi fatti, tre sanzioni amministrative in tempo non lontano dalla commissione del fatto per il quale si sta procedendo.
4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2024 Il Consigliere estenso