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Ordinanza — n. 12455/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against penalty on request dismissed for lack of admissible grounds under Art. 448 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12455/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a sentence of penalty on request but raised only generic complaints regarding the lack of motivation and the recognition of mitigating circumstances. The court ruled that such grievances do not fall within the limited grounds for cassation against penalty-on-request judgments, which strictly require issues regarding the defendant's will, correlation between request and sentence, legal qualification, or legality of the penalty.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentences of penalty on request are admissible only for specific grounds; generic complaints regarding motivation or mitigating circumstances are inadmissible.

Parole chiave

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penalty on request cassation appeal admissibility grounds defendant's will legal qualification court costs inadmissible appeal allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
444 cpp (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 62 bis, cod. pen.
Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la — generica - carenza di motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen.
art. 62 bis cod.pen
Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la — generica - carenza di motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAROSA DOMENICO nato a TAURIANOVA il 12/06/1987 avverso l'ordinanza del 02/11/2023 del GIP TRIBUNALE di CASTROVILLARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Il ricorso di Larosa Domenico, avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cpp (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. peri.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la — generica - carenza di motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen. In definitiva, quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per c:assazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del Fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 mar