Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12454/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal as mere factual complaint regarding administrative manager qualification and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12454/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court's qualification of the appellant as a de facto administrator was legally flawed. The appellant argued the facts were misinterpreted, but the Court held that reviewing factual assessments and witness testimony lies exclusively with the trial judge, not the Court of Cassation. Consequently, the appeal was dismissed because it constituted a mere complaint on facts rather than a valid legal challenge.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74; Art. 10-quater d.lgs 10 marzo 2000, n. 74; Art. 2639 cod. civ.; Art. 133 cod. pen.: Appeals to the Court of Cassation cannot challenge factual findings or the interpretation of evidence by the trial judge, as these constitute mere complaints on facts rather than legal errors.

Parole chiave

Generato dall'IA
de facto administrator Court of Cassation factual complaint sentencing guidelines motivation obligation responsabilità dell'amministratore amministrazione infedele irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74
Art. 10-quater d.lgs 10 marzo 2000, n. 74
Art. 2639 cod. civ.
Art. 133 cod. pen.
15); Ritento che, infine, alcun difetto di motivazione è sussistente in relazione al trattamento sanzionatorio tenuto conto che all'esito del proscioglimento per il capo C) la sentenza impugnata ha argomentato, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen.
art. 133 cod.pen
15); Ritento che, infine, alcun difetto di motivazione è sussistente in relazione al trattamento sanzionatorio tenuto conto che all'esito del proscioglimento per il capo C) la sentenza impugnata ha argomentato, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FELICIANO CARMELO nato a OPPIDO MAMERTINA il 09/05/1971 avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Feliciano Carmelo, che contesta la correttezza della motivazione in punto qualifica di amministratore di fatto in capo al medesimo, postaikase della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 e art. 10 - quater d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianza in punto di fatto; volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie (testimoni), estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinenti individuazione di specifici travisamenti probatori valorizzate dal giudice del merito.

Correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto la qualifica di amministratore di fatto in capo al Feliciano in quanto aveva compiuto atti a contenuto gestorio (si interfacciava con la commercialista, si recava nei cantieri ove dava le direttive, si occupava dell'assunzione del personale e operava con la segreteria delle società (cfr. pag. 13). Segnatamente il giudice del merito ha ritenuto il pieno inserimento lif4ell'organizzazione dell'impresa evidenziando l'esercizio continuativo dei poteri tipici quali i rapporti con i lavoratori, i finanziatori, i clienti, e dunque il continuativo esercizio di poteri tipici della funzione in tutti gli aspetti (produttivo, commerciale, direttive ai lavoratori) che connotano le funzioni dell'amministratore a mente dell'art.2639 cod. civ.

Considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie avendo escluso la mitigazione del trattamento sanzionatorio in ragione del precedenti penali (si veda, in particolare, pag. 15); Ritento che, infine, alcun difetto di motivazione è sussistente in relazione al trattamento sanzionatorio tenuto conto che all'esito del proscioglimento per il capo C) la sentenza impugnata ha argomentato, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. e segnatamente la ripetizione di analoghe condotte, la gravità del fatto, i precedenti penali, il discostamente dal minimo edittale per il capo B) di anni due e mesi sei di reclusione, con aumento di mesi due di reclusione per il capo A) e D).

Motivazione tutt'altro che omessa e corretta sul piano del diritto dovendosi ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25;09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom