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Ordinanza — n. 12453/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding non-prosecution cause due to lack of particular slightness of offense and non-habituality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12453/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giacomo Fiertler's appeal inadmissible, rejecting his claim that the fire offense lacked the required particular slightness and non-habituality. The lower court found the act punishable because it involved a large quantity of plastic waste causing toxic combustion, failing the criteria of Article 133 of the Penal Code. Consequently, the court ruled the appeal manifestly unfounded and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The special cause of non-prosecution requires the particular slightness of the offense and the non-habituality of the behavior to coexist, with the former evaluated through the nature of the act and the extent of damage or danger.

Parole chiave

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special cause of non-prosecution particular slightness of offense non-habituality of behavior Article 131 bis Penal Code Article 133 Penal Code inadmissible appeal procedural dismissal incenerimento dei rifiuti

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 131 bis cod.pen
art. 133 c.p
art. 133 cod.pen
La corte territoriale ha escluso, sulla base degli indici di cui all'art. 133 cod.pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIERTLER GIACOMO nato a COSENZA il 04/02/1976 avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; a Ritenuto che il ricorso di Fiertler Giacomo che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. con riferimento ai reati di cui all'art. 256 comma 3 del d.lvo n. 152 del 2006, è manifestamente infondato.

Come è noto, la speciale causa di non punibilità ex art.. 131 bis cod.pen. richiede, congiuntamente e non alternativamente, come si clesume dal tenore letterale del citato articolo, la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Quanto al primo requisito - particolare tenuità dell'offesa- si articola, a sua volta, in due "indici-requisiti", che sono la modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 c.p., (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato intensità del dolo o grado della colpa).

Al giudice, pertanto, spetta di rilevare se, sulla base dei due "indici-requisiti" della modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., comma 1, sussista la particolare tenuità dell'offesa e, poi, che con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento. La corte territoriale ha escluso, sulla base degli indici di cui all'art. 133 cod.pen. la particolare tenuità del fatto in ragione della quantità non modica di rifiuti a cui aveva appiccato il fuoco tra cui anche rifiuti di materie plastiche, da cui la combustione di materie tossiche.

La motivazione è congrua e corretta in diritto,t. rtA 1-1 4,1 Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dePett ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M., Dichiara inammissibile il ricorso e condanna jai?ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 marzo 2024 Il consiglie ns