Italian Court dismisses appeal against sentencing denial due to lack of generic mitigating circumstances and failure to apply probation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding the denial of generic mitigating circumstances and the justification for a harsher sentence. The court found the lower court's reasoning sufficient, noting the defendant had two prior convictions and uncooperative behavior, which legally precluded the application of probation. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 164 cod. pen.: The denial of generic mitigating circumstances requires only a congruent reference to relevant facts, and probation is inapplicable when the defendant has multiple prior convictions exceeding statutory limits, rendering specific motivation for its denial unnecessary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLOMBO NICOLO nato a ROMA il 25/11/1999 avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Colombo Nicolò che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie nel quale la corte territoriale ha rilevato che l'imputato vantava ben due precedenti specifici in un contesto di confessione necessitata dall'evidenza dei fatti.
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contestayS la correttezza della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato. Contrariamente alla censura difensiva, la sentenza impugnata ha congruamente argomentato la ragione per cui ha ritenuto di discostarsi dai minimi edittali, e ciò sul rilievo che il Colombo è soggetto pluripregiudicato e aveva tenuto un comportamento non collaborativo, dunque la corte territoriale ha correttamente ancorato la determinazione della pena alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. evidenziando, tra questi, quelli ritenuti più significativi.
Motivazione tutt'altro che omessa e corretta sul piano del diritto dovendosi ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410). Ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta l'omessa motivazione in relazione alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena è inammissibile poiché il Colombo ha già riportato due condanne a pena superiore ai limiti di cui all'art. 164 cod.pen. sicchè la corte territoriale non era tenuta a motivar/ il diniego di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 marzo 2024 Il Consiglivi tenso