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Ordinanza — n. 12451/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12451/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12451/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCIO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 07/11/1998 avverso la sentenza del 08/11/2023 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle partii j udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Il ricorso di Riccio Giuseppe avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cpp (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Regesto Legislator

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art. 129 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 12451/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la carenza di motivazione circa la valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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nuova domanda di prestazioni d'invalidità allegazioni insufficientemente motivate prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria domanda di prestazione d'assicurazione impugnazione di decisioni amministrative tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod.proc.pen
Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la carenza di motivazione circa la valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCIO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 07/11/1998 avverso la sentenza del 08/11/2023 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle partii j udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Il ricorso di Riccio Giuseppe avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cpp (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la carenza di motivazione circa la valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 marzo 2024 Il Consig 1 / e tensore