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Ordinanza — n. 12450/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12450/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12450/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUDDU ALESSIO nato a IGLESIAS il 20/01/1987 avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di CAGEARIdato avviso alle parti; 1 udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Il ricorso di Puddu Alessio è inammissibile perché proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti. A seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen, art. 129 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 12450/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il motivo di ricorso proposto sulla pena concordata dall'imputato che deduce la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen., è inammissibile. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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difetto di sottoscrizione trasmissione di un atto processuale difetto formale di procedura ammende per infrazione procedurale adempimento dei presupposti processuali firma digitale

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
Quanto ai vizi denunciabili è stato affermato che nell'applicazione di tale norma si è così affermato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod.proc.pen
Il motivo di ricorso proposto sulla pena concordata dall'imputato che deduce la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen., è inammissibile.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUDDU ALESSIO nato a IGLESIAS il 20/01/1987 avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di CAGEARIdato avviso alle parti; 1 udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Il ricorso di Puddu Alessio è inammissibile perché proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti. A seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Quanto ai vizi denunciabili è stato affermato che nell'applicazione di tale norma si è così affermato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. :L29 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).

Il motivo di ricorso proposto sulla pena concordata dall'imputato che deduce la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen., è inammissibile. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 ma