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Ordinanza — n. 12446/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to waived procedural nullity and post-judgment prescription claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12446/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the failure to notify the judgment constituted a violation of defense rights, but the court held this nullity was cured because the defense lawyer timely filed the appeal regarding the correct content. Furthermore, the claim of prescription was rejected because a cassation appeal cannot be used to raise non-punishment grounds arising after the contested judgment.

Regesto Legislator

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Art. 18, comma 3, c.p.p.; Art. 129, c.p.p.: A procedural nullity of intermediate order is cured when the defense lawyer timely files an appeal against the contested decision's content, and a cassation appeal precludes the declaration of prescription for crimes maturing after the judgment.

Parole chiave

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procedural nullity cure of defects prescription of crime cassation appeal right of defense intermediate nullity non-punishment grounds inosservanza del termine

Disposizioni normative citate

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Art. 18, comma 3, c.p.p.
L'omessa notifica all'imputato dell'avviso di deposito di sentenza configura una nullità di ordine generale "a regime intermedio" che deve ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo, a norma dell'art. 18:3 cod.
Art. 129, c.p.p.
art. 129 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 5 n. 4457 del 14/11/2019
pen., quando i motivi di impugnazione siano stati tempestivamente presentati dal difensore e riguardino il provvedimento effettivamente impugnato ed il suo contenuto motivazionale (Sez. 5 n. 4457 del 14/11/2019, Rv.
Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013
129 c.p.p." (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv.
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000
Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004
32 del 22/11/2000, De Luca, Rv 217266; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni) cosicché è preclusa la dichiarazione di prescrizione del reato maturato dopo la pronuncia della sentenza impugnata ( da ultimo Sez.
Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014
18641 del 20/01/2004, Tricorni) cosicché è preclusa la dichiarazione di prescrizione del reato maturato dopo la pronuncia della sentenza impugnata ( da ultimo Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RANALLETTA ADELMO nato a CELANO il 04/09/1989 avverso la sentenza del 02/02/2023 del TRIBUNALE di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Ranalletta Adelmo che cleduce la violazione dell'art. 606 comma 1 lett.

c) cod.proc.pen. in relazione agli arti:. 548, 178 comma 2, 180 cod.proc.pen. stante il mancato avviso di deposito della sentenza depositata oltre ai termini di legge, violazione del diritto di difesa, è manifestamente infondato. L'omessa notifica all'imputato dell'avviso di deposito di sentenza configura una nullità di ordine generale "a regime intermedio" che deve ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo, a norma dell'art. 18:3 cod. proc. pen., quando i motivi di impugnazione siano stati tempestivamente presentati dal difensore e riguardino il provvedimento effettivamente impugnato ed il suo contenuto motivazionale (Sez. 5 n. 4457 del 14/11/2019, Rv. 277844 - 01).

Avendo l'imputato presentato atto di impugnazione avverso la sentenza la nullità è sanata per raggiungimento dello scopo. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso con il quale si eccepisce la prescrizione del reato maturata al 04/05/2023, dopo la sentenza impugnata, è manifestamente infondato. Va ricordato che, nella consolidata interpretazione di questa Corte, un ricorso per cassazione inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, "non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p." (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv 217266; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni) cosicché è preclusa la dichiarazione di prescrizione del reato maturato dopo la pronuncia della sentenza impugnata ( da ultimo Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv. 263119). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 marzo 2024 Il Consi1ierestensore Il P