Ordinanza — n. 12445/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIRRESSI MICHELANGELO nato a ACQUAVIVA DELLE FONTI il 19/12/1989 avverso la sentenza del 18/10/2023 del GIP TRIBUNALE di BARI, ) dato avviso alle parti; r udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Il ricorso di Sirressi Michelangelo, avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cpp (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. peri.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62 bis cod.pen; Ordinanza — n. 12445/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la — generica - carenza di motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen. In definitiva, quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del Fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIRRESSI MICHELANGELO nato a ACQUAVIVA DELLE FONTI il 19/12/1989 avverso la sentenza del 18/10/2023 del GIP TRIBUNALE di BARI, ) dato avviso alle parti; r udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Il ricorso di Sirressi Michelangelo, avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cpp (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. peri.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la — generica - carenza di motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen. In definitiva, quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del Fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 marzo 2024 Il Consi