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Ordinanza — n. 12444/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against sentencing request due to improper grounds and confiscation error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12444/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Fikri Marouane inadmissible regarding a sentencing request under Article 444 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for legal misqualification and flawed confiscation reasoning, but the court found the appeal grounds did not match the limited exceptions permitted for challenging such requests. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 444 cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.: Appeals against sentencing requests are only admissible for specific grounds regarding the defendant's will, lack of correlation, legal qualification, or penalty legality; appeals based on general legal misqualification or errors in confiscation grounds are inadmissible.

Parole chiave

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sentencing request appeal inadmissible appeal grounds legal misqualification error confiscation of assets Code of Criminal Procedure abbandono del procedimento per truffa confisca sotto sanzione internazionale revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n.
Art. 240 cod. pen.
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso con cui deduce il vizio di motivazione in relazione alla confisca della somma di denaro ai sensi dell'art. 240 cod.pen.
Art. 240 bis cod. pen.
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso con cui deduce il vizio di motivazione in relazione alla confisca della somma di denaro ai sensi dell'art. 240 cod.pen.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è inammissibile perchè l'impugnazione risulta proposta per motivi non consentiti, ai sensi dell'art.448, comma 2-bis, cod.
art. 444 cod.proc.pen
art. 240 cod.pen
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso con cui deduce il vizio di motivazione in relazione alla confisca della somma di denaro ai sensi dell'art. 240 cod.pen.
art. 240 bis cod.pen
è inammissibile perché la confisca è stata disposta ai sensi dell'art. 240 bis cod.pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIKRI MAROUANE ( CUI0533M28 ) nato il 10/07/1996 avverso la sentenza del 11/10/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VERCELLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso di Fikri Marouane, avverso la sentenza di applicazione di pena ex art. 444 cod.proc.pen. in relazione a plurime violazioni dell'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è inammissibile perchè l'impugnazione risulta proposta per motivi non consentiti, ai sensi dell'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per le sentenze emesse ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen.

Secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso in esame il ricorrente, con il primo motivo, ha allegato la errata qualificazione giuridica in relazione alla mancata configurazione dell'art. 73 comma 5 in via del tutto generica, e comunque non risultante ictu oculi.

Quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso con cui deduce il vizio di motivazione in relazione alla confisca della somma di denaro ai sensi dell'art. 240 cod.pen. è inammissibile perché la confisca è stata disposta ai sensi dell'art. 240 bis cod.pen. avuto riguardo all'assenza di giustificazione di un lecito possesso a fronte di plurime contestazioni di detenzione a fini di spaccio/cessione di droga.

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 marzo 2024 Il Consiglr, tensore Il