Italian Court dismisses appeal against requested penalty sentence for generic lack of reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Rafik Ezzahri's appeal against a requested penalty sentence inadmissible. The appellant argued a generic lack of reasoning regarding a prior acquittal, but failed to address the specific statutory grounds required for such appeals. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the narrow exceptions permitted under Italian criminal procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against requested penalty sentences are strictly limited to specific grounds regarding the defendant's will, correlation between request and judgment, legal qualification, or legality of the penalty, excluding generic complaints about reasoning.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAFIK EZZAHRI nato il 11/08/1989 avverso la sentenza del 08/11/2023 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti_; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Il ricorso di Rafik Ezzahri avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cpp (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la — generica - carenza di motivazione circa la mancata applicazione di sentenza di proscioglimento e alla sussistenze delle circostanze. In definitiva, quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 marzo 2024 Il Consigl* e ensore Il