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Ordinanza — n. 12442/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against drug trafficking conviction for manifestly unfounded arguments regarding evidence and non-prosecution grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12442/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the conviction for cocaine trafficking and the denial of non-prosecution, but the court found these arguments manifestly unfounded. The appellate court correctly applied principles distinguishing between minor quantity defenses and non-prosecution based on habituality and harm, relying on established case law.

Regesto Legislator

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Art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990; Art. 131-bis cod. pen.: The court distinguishes between the structural requirements for minor quantity offenses and non-prosecution based on particular triviality, noting they are teleologically non-coincident and require different judicial evaluations of conduct and harm.

Parole chiave

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drug trafficking conviction non-prosecution grounds manifestly unfounded appeal cocaine quantity defense habituality requirement procedural inadmissibility Cassa delle Ammende imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi secondo cui in tema di stupefacenti, la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R.
Art. 131-bis cod. pen.
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contestapt il diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen.
art. 131 bis cod.pen
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contestapt il diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 18155 del 16/04/2021, Rv. 281572
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABAGNARA ANTONIO nato a MODENA il 16/03/1990 avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Abagnara Antonio, che contesta la correttezza della motivazione posta 'base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione alla cessione di una dose di cocaina del peso di 0,294 grammi, meramente riproduttivo delle stesse censure già devolute e volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, è manifestamente infondato.

La corte territoriale in continuità con la decisione di primo grado ha ritenuto dimostrata la cessione di una dose di cocaina a tale Esposito Alessandro in quanto avvenuta sotto la diretta osservazione dei militari operanti, dal rinvenimento della sostanza stupefacente in capo all'Esposito e della somma di denaro prezzo della vendita nella disponibilità del ricorrente. Si tratta di una motivazione che regge alle censure che nuovamente si appuntano sulla divergenza delle testimonianze dei militari, che non riguardano l'avvenuta cessione, e sulla data del narcotest ritenuta frutto di un errore materiale.

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contestapt il diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. è parimenti manifestamente infondato alla luce della motivazione resa dalla corte territoriale che ha dato rilevanza alle modalità della condotta (cessione preceduta da contatto telefonico da cui ha inferito una abitualità) e alla qualità della sostanza (droga pesante), da cui un giudizio di gravità dell'offesa. La corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi secondo cui in tema di stupefacenti, la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. sono fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coincidenti, atteso che, mentre ai fini della concedibilità della prima il giudice è tenuto a valutare i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione nonché la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità devono invece essere considerate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile, l'entità del danno o del pericolo, nonché il carattere non abituale della condotta (Sez. 3, n. 18155 del 16/04/2021, Rv. 281572 - 01 Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 marzo 2024 Il Consiglief s