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Ordinanza — n. 12440/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12440/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12440/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUWAR KAMEL nato il 20/02/1969 avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso di Bouhjar Kamel, che contesta la correttezza della motivazione postavbase della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73 comma 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, meramente riproduttivo delle stesse censure già devolute con riguardo alla utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee ex art. 350 comma 7 cod.proc.pen. di Esposito Roberto e al positivo giudizio di attendibilità del medesimo, è inammissibile perché manifestamente infondato.

Regesto Legislator

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art. 350 comma 7 cod.proc.pen, art. 64 cod. proc. pen, art. 195 comma 4 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 12440/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73 comma 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, meramente riproduttivo delle stesse censure già devolute con riguardo alla utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee ex art. 350 comma 7 cod.proc.pen. di Esposito Roberto e al positivo giudizio di attendibilità del medesimo, è inammissibile perché manifestamente infondato.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze false dichiarazioni senza giuramento consumo di canapa diritto di non autoincriminarsi infrazione qualificata LStup

Disposizioni normative citate

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art. 350 comma 7 cod.proc.pen
309, meramente riproduttivo delle stesse censure già devolute con riguardo alla utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee ex art. 350 comma 7 cod.proc.pen.
art. 64 cod. proc. pen
art. 195 comma 4 cod.proc.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUWAR KAMEL nato il 20/02/1969 avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso di Bouhjar Kamel, che contesta la correttezza della motivazione postavbase della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73 comma 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, meramente riproduttivo delle stesse censure già devolute con riguardo alla utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee ex art. 350 comma 7 cod.proc.pen. di Esposito Roberto e al positivo giudizio di attendibilità del medesimo, è inammissibile perché manifestamente infondato.

La corte territoriale ha fatto corretta applicazione dello ius receptum di Questa Corte di legittimità secondo cui sono utilizzabili nella fase procedirnentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta (quale, nella specie, il rito abbreviato), le dichiarazioni spontanee che la persona sottoposta alle indagini abbia reso - in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui all'art. 64 cod. proc. pen. - alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., purché emerga con chiarezza che la medesima abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione (Sez. 1, n. 15197 del 08/11/2019 Ud.

Rv. 279125 - 01, Sez. 2, n. 22962 del 31/05/2022 Rv. 283409 - 01) circostanza questa non dedotta, in un contesto nel quale parte dell'azione era stata oggetto di osservazione degli operanti (pag. 3 e 4). Peraltro, si osserva, che la corte territoriale ha ritenuta utilizzabili delle spontanee dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto nel giudizio abbreviato sul rilievo che sulle stesse aveva deposto il militare operante che le ha riferite nella relazione svolta nel giudizio direttissimo, ai sensi dell'art. 195 comma 4 cod.proc.pen. riconducibile "agli altri casi" previsti dalla norma con la conseguenza che le stesse sono liberamente valutabili dal giudice di merito, assumendo la valenza di fatto storico percepito e riferito dal teste (Sez. 1, n. 15760 del 20/01/2017, Capezzera, Rv. 269574 - 01).

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il d.c. /1312C)