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Ordinanza — n. 12432/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12432/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12432/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL JARMOUNI RACHID nato il 08/04/2001 avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di El 3armouni Rachid, che contesta la correttezza della motivazione sul trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato avendo la Corte d'appello determinato la pena inflitta attraverso un procedimento di commisurazione della pena corretto e rispettoso dei criteri di cui all'art. 133 cod.proc.pen. e congruamente motivato sotto tutti i profili.

Regesto Legislator

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art. 133 cod.proc.pen, art. 133 cod.pen; Ordinanza — n. 12432/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 133 cod.proc.pen. e congruamente motivato sotto tutti i profili.

Parole chiave

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sanzioni penali controllo della commisurazione della pena commisurazione della pena per stupefacenti adeguamento della pena individualizzazione della commisurazione penale attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod.proc.pen
Dunque, la corte territoriale ha correttamente ancorato la determinazione della pena alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen.
art. 133 cod.pen
Dunque, la corte territoriale ha correttamente ancorato la determinazione della pena alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL JARMOUNI RACHID nato il 08/04/2001 avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di El 3armouni Rachid, che contesta la correttezza della motivazione sul trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato avendo la Corte d'appello determinato la pena inflitta attraverso un procedimento di commisurazione della pena corretto e rispettoso dei criteri di cui all'art. 133 cod.proc.pen. e congruamente motivato sotto tutti i profili.

Contrariamente alla censura difensiva, la sentenza impugnata ha congruamente argomentato la ragione per cui ha ritenuto di discostarsi dai minimi edittali, con individuazione del reato più grave (cessioni frequenti di droghe pesanti e leggere a Crociani Francesca e Bevilacqua Michele) e con indicazione della misura della pena per ogni singola violazione. Dunque, la corte territoriale ha correttamente ancorato la determinazione della pena alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. evidenziando tra questi, quelli ritenuti più significativi.

Motivazione tutt'altro che omessa &Corretta sul piano del diritto dovendosi ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410). Considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie nel quale il diniego di riconoscimento delle menzionate attenuanti è stato giustificato in ragione dei precedenti penali (si veda, in particolare, pag. 3).

In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, essendo sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 marzo 2024 Il ConsiglpI, .ere tensor