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Ordinanza — n. 12431/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12431/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12431/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KUQI GENCI nato 11 12/01/1984 avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso di Kuqi Genci, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie laddove la corte territoriale ha escluso la mitigazione del trattamento sanzionatorio in ragione dell'assenza di elementi positivi in presenza di una confessione resa a fronte di una quadro evidente di prova della responsabilità e del precedente penale che fonda anche la recidiva.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 12431/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Di fatti, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarate inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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censure procedurali cognizione del ricorso per cassazione facoltà di astenersi dal testimoniare ritiro della querela penale circostanze attenuanti ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
Di fatti, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KUQI GENCI nato 11 12/01/1984 avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso di Kuqi Genci, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie laddove la corte territoriale ha escluso la mitigazione del trattamento sanzionatorio in ragione dell'assenza di elementi positivi in presenza di una confessione resa a fronte di una quadro evidente di prova della responsabilità e del precedente penale che fonda anche la recidiva.

Di fatti, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarate inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 marzo 2024 Il Consi4li -rziestensore Il Presidente