Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for non-appealable nullity and unfounded lack of motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Hasnaoui Ali inadmissible and dismissed the substantive arguments. The court ruled that the first ground regarding the absence of the accused was not a nullity releasable at any stage and was procedurally untimely, while the second ground concerning the lack of motivation was deemed generic and unfounded. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 1 lett. c) cod.proc.pen.; Art. 182 comma 2 cod.proc.pen.: An appeal is inadmissible if it raises a nullity not deducible in the second instance and a lack of motivation argument is generic and unfounded when the second-instance judgment critically evaluates the first-instance reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HASNAOUI ALI nato il 05/06/1983 avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Hasnaoui Ali, che deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett.
c) cod.proc.pen. in relazione all'art. 420 comma 2 ter cod.proc.pen. è inammissibile perché non dedotte9 nel giudizio di appello e non deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità, non essendo una questione di nullità rilevabile in ogni stato e grado del processo. In ogni caso appare manifestamente infondate> in quanto se è pur vero che nel giudizio abbreviato .-( richiesto dal procuratore speciale dell'imputato questinla intendersi presente in giudizio ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., in ragione della scelta del rito effettuata (Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023, Rv. 285332 — 01) non di meno l'erronea indicazione dell'imputato quale assente non pregiudica alcuna attività difensiva e non produce alcuna lesione del diritto di difesa, da cui la mancanza di interesse all'osservanza della disposizione violata e, in ogni caso, l'inosservanza dei termini di deducibilità ex art. 182 comma 2 cod.proc.pen. da parte della parte presente in quanto rappresentata dal difensore che nulla ha eccepito.
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta pe la correttezza della , motivazione postanoase della condanna per il reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per assenza di motivazione, è manifestamente infondato. Deve osservarsi che è legittima la motivazione "per relationem" della sentenza di secondo grado, che recepisce in modo critico e valutativo quella impugnata, limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di contestazione da parte della difesa, ed omettendo di esaminare quelle doglianze dell'atto di appello, che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Rv. 259929 — 01).
Potendosi apprezzare il vaglio critico del giudice di appello, genericamente contestato, il motivo è generico. In ogni caso, l'affermazione della responsabilità oggetto di doppio conforme accertamento si fonda sull'arresto in flagranza dei compartecipi Hamdi e Nabis, sulla chiamata in correità di costoro che ha trovato riscontro nelle intercettazioni telefoniche la cui valenza dimostrativa, ai sensi dell'art. 192 comma 3 cod.proc.pen. quale riscontro delle dichiarazioni dei coimputati, viene genericamente contestata. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 marzo 2024 Il Consi