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Ordinanza — n. 12428/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12428/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12428/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JALLOW MOMODOU WURRY nato il 20/05/1999 avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso di Jallow Momodou Wurry, che contesta la correttezza della motivazione posta base del diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. è manifestamente infondato alla luce della motivazione resa dalla corte territoriale che ha dato rilevanza alle modalità della condotta (cessione nel centro storico, luogo ritenuto di elezione per lo spaccio, detenzione di altra dose e possesso di una rilevante somma di denaro di cui non giustificava il possesso in soggetto privo di occupazione) da cui un giudizio di gravità dell'offesa in ragione delle modalità della condotta che denotano una certa abitualità dell'agire.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod.pen; Ordinanza — n. 12428/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato c pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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reato grave di stupefacenti pericolo di traffico di stupefacenti abuso di sostanze tossicodipendenza traffico qualificato di eroina confisca di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod.pen
309 e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JALLOW MOMODOU WURRY nato il 20/05/1999 avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso di Jallow Momodou Wurry, che contesta la correttezza della motivazione posta base del diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. è manifestamente infondato alla luce della motivazione resa dalla corte territoriale che ha dato rilevanza alle modalità della condotta (cessione nel centro storico, luogo ritenuto di elezione per lo spaccio, detenzione di altra dose e possesso di una rilevante somma di denaro di cui non giustificava il possesso in soggetto privo di occupazione) da cui un giudizio di gravità dell'offesa in ragione delle modalità della condotta che denotano una certa abitualità dell'agire.

La corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi secondo cui in tema di stupefacenti, la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. sono fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coincidenti, atteso che, mentre ai fini della concedibilità della prima il giudice è tenuto a valutare i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione nonché la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità devono invece essere considerate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile, l'entità del danno o del pericolo, nonché il carattere non abituale della condotta (Sez. 3, n. 18155 del 16/04/2021, Rv. 281572 - 01).

Rilevato c pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 marzo 2024 Il Consig nsore